Intorno al 1800 a.C. il Re babilonese Hammurabi era riuscito a creare un vasto regno, al cui interno però ogni città conservava la propria lingua, cultura e tradizione.

Per cercare di unificare quelle genti così diverse il sovrano introdusse una raccolta di leggi scritte, conosciute come il “Codice di Hammurabi”.

Egli raccolse tutte le leggi tradizionali del suo popolo, che fino a quel momento erano tramandate oralmente, e le fece incidere su grandi lastre di pietra che furono affisse in ogni città.

È forse il primo esempio di normativa codicistica (raccolta organica di leggi) scritta; presupposto necessario per giungere ad una cultura di “Stato di diritto” e, cosa ancora più importante (oltre che rivoluzionaria per l’epoca), per espresso volere del sovrano, era una raccolta di leggi, per così dire, pubblica, nel senso che risultava pubblicamente consultabile da chiunque – non soltanto, quindi, dalla ristretta cerchia degli “addetti ai lavori” – garantendo, pertanto, la piena applicazione del principio giuridico della presunzione di conoscenza della legge.

Per la prima volta nel mondo antico, quindi, il cittadino aveva la possibilità di determinare consapevolmente la propria condotta secondo le leggi del sovrano, conoscendo anticipatamente ciò che era consentito e ciò che, invece, era vietato, e risultando chiare anche le sanzioni per la eventuale trasgressione dei precetti.

Il Codice, particolarmente nella parte che riguarda le sanzioni per “reati penali”, si fonda essenzialmente su un largo uso della Legge del taglione, che certamente oggi ci appare arcaica e, per certi aspetti, spietata, ma nonostante siano passati quasi quattromila anni dalla sua pubblicazione, alcune norme contenute nel Codice riflettono un’attualità ed una civiltà giuridica pari se non superiore alla nostra.

Ad esempio, alcune norme proteggono i contadini e gli artigiani dalla sopraffazione dei potenti. I poveri, le vedove e gli orfani sono posti sotto la tutela dello Stato. In favore dei lavoratori viene alzato il salario e sono stabiliti i giorni di riposo annuali, mentre le donne sono protette contro i maltrattamenti del marito.

L’articolo 137 del Codice, infatti, recita:

“Se un uomo desidera separarsi da una donna che gli ha partorito dei figli, o da sua moglie che gli ha partorito dei figli: allora egli restituirà a quella moglie la sua dote, ed una parte dell’usufrutto del campo, giardino e proprietà, in modo che possa prendersi cura dei figli. Quando ha fatto crescere i suoi figli, una porzione di tutto ciò che è dato ai figli, pari a quanto è dato ad uno di loro, sarà dato a lei. Ella può allora sposare l’uomo del suo cuore”.

Fatte le debite proporzioni ed adattamenti, una norma che ben potrebbe trovare posto in un “ordinamento giuridico moderno”.

Non è certo mia intenzione affrontare una analisi esegetica di tutti gli articoli del Codice di Hammurabi. Ritengo, invece, quale riflessione conclusiva, evidenziare come, anche da una veloce lettura del Codice, si possano estrapolare due criteri essenziali, vere e proprie linee guida che dovrebbero, a giudizio di chi vi scrive, ispirare la funzione dello stesso legislatore contemporaneo: mi riferisco alla “certezza” ed alla “semplicità”.

Sulla certezza del diritto, da intendersi non soltanto come certezza della norma prescrittiva, ma anche (e direi soprattutto) certezza dell’applicazione, sono state scritte pagine e pagine e non sarò certamente io in grado di poter aggiungere qualcosa in più. Si tratta, come ovvio, di uno dei requisiti fondamentali di uno Stato di diritto.

Similmente, il concetto di semplicità deve intendersi non soltanto come chiarezza espositiva e sintattica della singola norma, ma, in senso più estensivo, come coerenza e semplificazione dell’intero ordinamento. Anche in questo caso, si parla di un requisito sostanziale, giacchè non potrebbe aversi certezza del diritto in assenza di norme comprensibili alla totalità dei cittadini.

Su quest’ultimo aspetto, credo che il nostro Paese non possa candidarsi quale modello virtuoso.

Con una frequenza, infatti, che ormai potremmo definire congenita, la produzione normativa è ipertrofica e (troppo spesso) contraddittoria, risultando di difficile interpretazione e comprensione persino per gli “addetti ai lavori”, figuriamoci per il cittadino comune che, in realtà, ne è il destinatario finale.

Resta la speranza che il legislatore, prima o poi, comprenda che talvolta guardare al passato non è segno di arretratezza, ma, paradossalmente, di progresso… “intellegenti pauca”.

Giuseppe Bentivegna

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