gratuitopatrocinio_FotorTraendo spunto da talune brevi considerazioni, già svolte in precedenza, in tema di riforma della giustizia, ed affrontando tale argomento dal basso, per così dire, uno dei punti che, a parere di chi scrive, meriterebbe un dibattito riformista é da individuare nel sistema, maggiormente incisivo in ambito penale, del patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato.

In sintesi, come é comune conoscenza degli operatori, la legge di riferimento consente all’imputato che rientri nei parametri reddituali per tempo vigenti, di scegliere e nominare, con la più ampia autonomia, il proprio difensore, i compensi del quale saranno posti a carico dell’erario, se pur con le riduzioni prescritte nella norma.

Vi sono studi statistici che acclarano come, mediante tale meccanismo, lo stato sostenga annualmente dei costi estremamente significativi, i cui speculari profitti ridondano a vantaggio di un numero di difensori più limitato rispetto alla generalità dei professionisti esercitanti l’attività forense.

Inoltre, nel nostro ordinamento é regolato anche l’istituto del difensore d’ufficio, che viene nominato, appunto, dall’ufficio, giudicante o inquirente, che procede, nelle ipotesi in cui l’imputato non sia assistito da difensore di fiducia.

Anche tale strumento comporta, come é agevole riscontrare, che, in gran numero di casi, ad esempio per irreperibilità dell’imputato, o per insolvibilità del medesimo, gli oneri economici della difesa tecnica vadano a gravare sulla cassa pubblica.

Il tutto, con buona pace di qualsiasi, oggi più che mai necessario, auspicio di contenimento dei costi, aggravato dalla pressocchè totale impossibilità, se non su base meramente statistica ed aleatoria, di una benchè minima ed utile programmazione di spesa.

Per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, é opportuno chiarire che chi scrive tiene nella massima considerazione sia il dettato di rango costituzionale, che garentisce all’imputato la più ampia tutela defensionale, sia il principio, di non minor pregnanza, di una remunerazione delle attività professionali conforme a valori di congruità.

Ciò posto, però, ci si chiede se sia, comunque, utile e possibile intervenire con gli opportuni mezzi legislativi, onde contemperare le sopradette esigenze, di tutela processuale dell’imputato e di compensi adeguati al difensore, con la necessità di ridurre la pubblica spesa.

Al riguardo si ritiene, modestamente, che una soluzione al problema potrebbe esser individuata nella istituzione di un ufficio del difensore pubblico, mutuandone l’impostazione dalla legislazione di altri paesi, se pur armonizzandolo con il sistema processuale nostrano.

Tale istituto, per somme linee, dovrebbe, intuitivamente, esser inquadrato nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, ai fini precipui di una selezione dei soggetti (i difensori) che dovrebbero farne parte, da un lato, e di una efficace programmazione di spesa, dall’altro lato.

Al di là dei dettagli normativi e regolamentari di un ufficio così strutturato, é evidente che esso potrebbe farsi carico delle due sopracennate diverse categorie di imputati, quelli economicamente deboli e quelli che, per altre ragioni, non hanno potuto nominare un difensore di fiducia.

In secondo luogo, ma non di minor rilievo, con tale strumento, lo stato potrebbe garentire una migliore distribuzione degli incarichi difensivi agli avvocati assunti, con vincolo di esclusività, nell’organizzazione, che, quindi non sarebbero in concorrenza con il libero foro, così eliminando quegli sbilanciamenti di cui sopra, oggi appannaggio di alcuni settori della categoria.

Vi sarebbero, poi numerosi altri profili di merito a militare in favore di una riforma così minimale, che in nulla inficierebbe l’attuale impianto normativo, ma, al contrario, lo renderebbero più funzionale, argomento, questo, che potrà prossimamente esser sviluppato.

Resterebbe solo da evidenziare, per il profilo economico, che, nel nostro paese, diventa sovente la motivazione primaria, anche quando non lo é, che una pur approssimativa simulazione di calcolo, sulla base della spesa storica fin oggi sostenuta con il vigente sistema, consentirebbe all’erario di modulare la consistenza delle risorse umane dell’ufficio di cui si discute secondo la disponibilità ritenuta opportuna, eventualmente da aggiornare periodicamente per le variabili che dovessero sopravvenire.

Antonio Abbruzzese

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