Come é noto, da anni si discute nelle più disparate sedi, più o meno istituzionali, e con diversi livelli di approccio culturale, anche correlati ai più variegati profili ideologici, di una riforma della giustizia, che sia utile ed idonea a risolvere, se non tutti, almeno taluni dei più significativi dei problemi che inficiano il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, nel quale, concordemente, si ravvisa uno dei principali ostacoli alla soluzione dei numerosi problemi che affliggono il Paese.
Suscita, però, non poca perplessità la circostanza che, anche tra i più qualificati ed insospettabili, di partigianeria, personaggi che si sono espressi sull’argomento, vengono poste sul tappeto questioni di fondo, che coinvolgono i massimi sistemi, negligendo, invece, al contrario, ed incomprensibilmente, talune questioni, che, all’apparenza minimali o di dettaglio, sarebbero, in ogni caso, funzionali a rimuovere alcuni di quegli ostacoli, che, come detto, afferendo ad aspetti sistemici, sono di ben più gravosa disamina, e che, proprio per ciò, come é regola in Italia, non verranno, di fatto, mai affrontati seriamente ed in radice.
Scegliendo a caso, come in un cesto di bussolotti, si ponga l’attenzione, per esempio alla giustizia penale.
Come é risaputo, costituisce principio fondante del sistema processual-penalistico la obbligatorietà dell’azione penale, ad iniziativa dell’Organo inquirente, quale alternativa, ragionando a spanne, ai sistemi ove invece l’iniziativa penale é discrezionale, come, ad esempio, nei paesi di common law.
Non si discute, ovviamente, qui, della scelta del legislatore costituzionale, ma si ritiene opportuna una sommessa riflessione sul punto, scaturente dalla considerazione che, in uno stato liberale e democratico, il contratto sociale intercorrente tra i cittadini e l’apparato statale, nella sua più ampia e complessiva accezione, deve sempre e comunque esser ispirato a quegli irrinunciabili principi, anche di diritto naturale, che detto contratto hanno contribuito a formare.
Non ultimo tra tali principi, anche se, all’evidenza, il più calpestato, quello di responsabilità, in forza del quale qualunque soggetto, pubblico o privato che sia, é tenuto a rispondere dei danni derivati a terzi in conseguenza delle proprie azioni od omissioni.
In buona sostanza, e con riferimento al tema specifico, se Tizio promuove, a ragione od a torto, un’azione, sia civile, sia penale, contro Caio, e la sua domanda venga rigettata, le norme codicistiche, in entrambe i settori, prescrivono che l’attore sia tenuto al rimborso dei danni subiti da colui che é stato oggetto dell’iniziativa giudiziaria, quanto meno per il limitato profili delle spese processuali.
Se così é, come é agevole verificare, allora non si comprende per qual motivo un siffatto meccanismo compensatorio non sia previsto anche a carico della Stato, nelle ipotesi in cui l’iniziativa penale si riveli infine infondata.
Chi scrive ben conosce quali siano le più facili obiezioni sollevate al riguardo, e, cioè, che l’introduzione di una tale regola porterebbe ad una paralisi delle attività dell’Inquirente, depotenziando il sopracennato principio della obbligatorietà dell’azione penale.
E’ evidente che tale assunto, già intrinsecamente alquanto fragile, non vale minimamente ad indebolire la piena operatività del citato principio di responsabilità, che non dovrebbe consentire deroghe od eccezioni.
Tanto ciò é vero, che, come pure é notorio, il legislatore, afflitto da evidenti sensi di colpa, ha, se pur surrettiziamente, da alcuni anni introdotto la normativa sul giusto processo e sull’equo indennizzo, che, però, verificabilmente contemplano ipotesi residuali, e sempre in termini scarsamente ripristinatori, anche a prescindere dalla subalternità della giurisprudenza di merito e di legittimità sviluppatasi in materia.
Antonio Abbruzzese
